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18-02-2019
Cassazione penale, gestione illecita rifiuti e particolare tenuità del
fatto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3579 del 24
gennaio 2019, si è pronunciata sul reato di attività di gestione di
rifiuti non autorizzata (ex art. 256 c. 1, d.lgs. 152/2006) e causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte ha ribadito che "la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non può
essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente
abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della
condotta tipica, traendone la conseguenza che deve essere esclusa la
ricorrenza della particolare tenuità del fatto in caso di reiterato
conferimento di rifiuti prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo
abilitativo, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256,
comma primo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152".
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto
l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del
d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza autorizzazione, effettuava attività di
raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi (per lo più
rottami ferrosi) conferendoli presso l'impianto di recupero.