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02-04-2019
Cassazione penale, fresato bituminoso come rifiuto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11452 dell'11 marzo
2019, si è pronunciata sulla qualificazione (rifiuto o
sottoprodotto) del fresato bituminoso.
"Il fresato bituminoso proveniente dall'asportazione del manto
stradale mediante spandimento al suolo e compattamento costituisce un
materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti
(CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se
venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun
trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di
produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito".