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10-09-2019
Cassazione penale, emissioni in atmosfera opere destinate alla difesa
nazionale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31640 del 18 luglio
2019, si è pronunciata tra l'altro sulla deroga alla
disciplina in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
prevista anche per le opere destinate alla difesa nazionale,
di cui all'art. 272, comma quinto, d.lgs. n. 152/06.
Non è la natura ex se di “opera destinata alla difesa nazionale”
dell’arsenale militare a determinare in assoluto l’esenzione (come del resto
è comprovato dalla stessa previsione introdotta dal d. lgs. n. 183 del 2017
che estende l’applicabilità delle norme in tema di tutela dall’inquinamento
atmosferico dettate dal d.lgs. n. 152 del 2006 nel caso in cui in uno
stabilimento destinato alla difesa nazionale siano ubicati medi impianti di
combustione), quanto, piuttosto, lo svolgimento di attività al suo interno
finalizzate (esclusivamente, si intende) alla difesa e alla sicurezza del
paese a giustificare la deroga di cui al combinato disposto degli artt. 272,
comma quinto, TUA e 361, d.lgs. n. 66 del 2010, laddove dette attività siano
svolte a favore di soggetti privati e per la manutenzione
di navi non militari, nessuna giustificazione logico –
giuridica vi è alla deroga.