News / Giurisprudenza / Rifiuti
13-09-2019
Cassazione penale, deposito incontrollato di rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31311 del 17 luglio
2019, si è pronunciata sul reato di deposito incontrollato
di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152.
Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto
delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha
natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito
"controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti
dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.lgs. n. 152 del 2006, la cui
antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale
sequestro.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità di
un liquidatore della società, esercente l'attività di fabbricazione
di pasta per carta a partire dal legno od altre materie fibrose, in quanto
non aveva avviato alle operazioni di smaltimento e recupero
rifiuti speciali non pericolosi nei termini di
cui all'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006.
Inoltre, la Corte ha ricordato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto
dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile
anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di
imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al
comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da
qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ.,
o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto e nel caso di gestione limitata
alla liquidazione sociale.