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News / Giurisprudenza / Rifiuti

13-09-2019

Cassazione penale, deposito incontrollato di rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31311 del 17 luglio 2019, si è pronunciata sul reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità di un liquidatore della società, esercente l'attività di fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno od altre materie fibrose, in quanto non aveva avviato alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti speciali non pericolosi nei termini di cui all'art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, la Corte ha ricordato che il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto e nel caso di gestione limitata alla liquidazione sociale.


 


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