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19-09-2019
Cassazione penale, combustione illecita di rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38021 del 13 settembre
2019, si è pronunciata sulla fattispecie delittuosa di
combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, affermando che per il principio di tassatività
non può estendersi a rifiuti che siano oggetto di forme di gestione
autorizzata o comunque lecita.
Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art.
256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - che è reato di pericolo concreto e
di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno
all'ambiente - punisce con l'elevata pena ivi prevista, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, la combustione illecita dei soli «rifiuti
abbandonati ovvero depositati in modo incontrollato». Il riferimento,
dunque, è alle condotte richiamate nell'art. 255, comma 1 (e 256, comma 2)
d.lgs. 152/2006 e, per il principio di tassatività, non può estendersi a
rifiuti che siano oggetto di forme di gestione autorizzata o comunque
lecita.