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26-03-2019
Cassazione penale, autorizzazione allo scarico
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11518 del 15 marzo
2019, si è pronunciata in materia di scarichi
affermando che è sempre necessaria l'autorizzazione e
non ammette equipollenti.
"L'apertura o, comunque, l'effettuazione di uno scarico richiede il
preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione rilasciata dalle
competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla
legge e non ammette equipollenti.
Difatti, prosegue la Corte, "anche per quanto concerne la
disciplina in tema di inquinamento idrico, che la finalità
dell'autorizzazione non è soltanto quella di permettere l'apertura e
l'effettuazione dello scarico, ma anche di porre l'amministrazione
competente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni di
legge per il rilascio del titolo abilitativo ed effettuare ogni successiva
attività di controllo e prevenzione, con la conseguenza che l'apertura o
l'effettuazione di uno scarico in assenza dell'autorizzazione denota una
effettiva offensività della condotta, in quanto determina una evidente
lesione dell'interesse protetto dal precetto penale".