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12-06-2019
Cassazione penale, Attività di gestione rifiuti non autorizzata e
assoluta occasionalità
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. n. 20467 del 13 maggio
2019, si è pronunciata sulla rilevanza della "assoluta
occasionalità", ai fini dell'esclusione della tipicità dell’art. 256, comma
1, d.lgs. n. 152 del 2006.
La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione
della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non
già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal
tenore della fattispecie penale, che, punendo l’"attività" di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il
disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una
singola condotta assolutamente occasionale.
Peraltro, si specifica che l’assoluta occasionalità non può
essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto
agente (privato, imprenditore, ecc.) dovendo, invece, ritenersi non
integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un
minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta.
In precedenza, la Corte in altre pronunce aveva
affermato che il carattere non occasionale della condotta di
trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici
sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività
imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la
eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del
rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo,
raggruppamento, cernita, deposito.
Altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o
meno del trasporto si desumono dal dato ponderale dei
rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un
veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto
perseguito.
Da ultimo, la Corte afferma che il profilo dell’assoluta occasionalità
della condotta è oggetto di una valutazione di fatto che è
rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria,
che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di
legittimità.