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News / Giurisprudenza / Rifiuti

12-06-2019

Cassazione penale, Attività di gestione rifiuti non autorizzata e assoluta occasionalità

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. n. 20467 del 13 maggio 2019, si è pronunciata sulla rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.

La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell'esclusione della tipicità dell’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, deriva non già da un’arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo l’"attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con una singola condotta assolutamente occasionale.

Peraltro, si specifica che l’assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.) dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta.

In precedenza, la Corte in altre pronunce aveva affermato che il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

Altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto si desumono dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.

Da ultimo, la Corte afferma che il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto di una valutazione di fatto che è rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.


 


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