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30-09-2019
Cassazione penale, getto pericoloso di cose
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36444 del 27 agosto
2019, si è pronunciata sulla fattispecie contravvenzionale di
getto pericoloso di cose, ex art. 674 cod. pen., con
specifico riferimento alle emissioni in atmosfera.
Il reato de quo è configurabile sia in forma omissiva che in forma
commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio)
ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche
dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo
giuridico di evitarlo. Quanto all'elemento soggettivo, non hanno rilevanza
alcuna i motivi ed il fine perseguiti dall'autore del reato, essendo solo
necessario che la condotta sia attribuibile all'agente quanto meno sotto il
profilo del comportamento colposo.
Nel caso di specie, gli imputati effettuando o, comunque, facendo
effettuare attività di sbancamento che determinavano la rottura di vasche
interrate contenenti idrocarburi ed, in ogni caso, causando lo spargimento
nel terreno circostante di sostanze volatili nocive che si disperdevano
nell'ambiente, arrecavano molestia alle persone abitanti nelle zone
limitrofe.