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News / Giurisprudenza / Inquinamento suolo

25-01-2019

Cassazione civile, bonifica eseguita dal proprietario non responsabile

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 1573 del 22 gennaio 2019, si è pronunciata sulla fattispecie di inquinamento e bonifica eseguita a proprie spese dal proprietario non responsabile.

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità amministrativa.

In tema di interventi di bonifica e ripristino ambientali dei siti contaminati, l’obbligazione del responsabile dell’inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato non soggiace alla regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., perché trattasi di obbligazione “ex lege”, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.


 


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