News / Giurisprudenza / Inquinamento suolo
25-01-2019
Cassazione civile, bonifica eseguita dal proprietario non responsabile
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 1573 del 22 gennaio
2019, si è pronunciata sulla fattispecie di inquinamento e
bonifica eseguita a proprie spese dal proprietario non responsabile.
Il proprietario non responsabile dell’inquinamento che abbia
spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato ha
diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento
per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata per la
bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed
indipendentemente dall’identificazione del responsabile dell’inquinamento da
parte della competente autorità amministrativa.
In tema di interventi di bonifica e ripristino ambientali dei siti
contaminati, l’obbligazione del responsabile dell’inquinamento avente ad
oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica
spontanea del sito inquinato non soggiace alla regola della
responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., perché trattasi
di obbligazione “ex lege”, di contenuto non risarcitorio ma indennitario,
derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell’inquinamento.