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18-07-2018
TAR Lombardia, comunicazione di rinnovo attività di recupero rifiuti
Il Tar Lombardia, con la Sentenza n. 1694 del 16 luglio 2018,
si è pronunciato sulla fattispecie di dichiarazione di inefficacia
della comunicazione di rinnovo per l'esercizio dell'attività
di recupero rifiuti.
Nel caso in cui l'Amministrazione abbia operato in conformità al disposto
dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, per il quale: "la Provincia,
qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'Amministrazione", le
contestazioni mosse nell'atto gravato devono essere precedute dalla diffida
provinciale.
Pertanto, la violazione delle garanzie partecipative dell'interessata,
che non ha ricevuto la formale diffida con fissazione di un termine per
provvedere, per avere la possibilità di intervenire nel procedimento volto
alla dichiarazione di inefficacia della comunicazione per il rinnovo
dell'attività e, dunque, di fatto, alla chiusura dell'impianto, comporta
l'illegittimità del provvedimento conclusivo.