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07-09-2018
Cassazione penale, Trasporto rifiuti e accertamento della condotta non
occasionale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38859 del 23 agosto
2018, si è pronunciata sulla non occasionalità del trasporto
rifiuti, che può desumersi anche dall'usura del
“cassone” del mezzo.
La non occasionalità del trasporto di rifiuti è possibile desumerla anche dall’usura del “cassone” del mezzo, già verosimilmente utilizzato
anche in altre occasioni per la medesima e illecita attività.
Infatti, come già affermato dalla Corte, il carattere non occasionale della condotta di trasporto
illecito di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la
provenienza del rifiuto, la eterogeneità, la loro quantità, le
caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di
prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, l'usura di parti del mezzo di
trasporto dimostrativa di una precedente ed analoga utilizzazione di
trasporto illecito di rifiuti.
Nel caso di specie, trattasi di sequestro preventivo
emesso dal giudice per le indagini preliminari per il reato di cui
all'articolo 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
veniva esercitata, con un autocarro, attività di trasporto di rifiuti urbani
e/o speciali non pericolosi, prodotti da terzi, consistenti in rottami
ferrosi, senza la prescritta comunicazione e/o iscrizione all'Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a norma dell'art. 212
dello stesso decreto legislativo.