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19-07-2018
Cassazione penale, trasporto illecito rifiuti e occasionalità della
condotta
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31396 del 10 luglio 2018, si è
pronunciata sull'accertamento della condotta non occasionale di
trasporto illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del
reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Trattandosi, nel caso dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06, di reato
istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta
integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi
tuttavia escludere l'occasionalità della condotta da dati
significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti
lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione
necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali.
Inoltre, per individuare la natura non occasionale
dell'attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente,
altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad
esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività
imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva
gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le
caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti
attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.
Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte ha annullato la
sentenza di merito di assoluzione - per non avere considerato i
plurimi criteri di valutazione utilizzabili nella fattispecie - di un
soggetto che aveva effettuato, senza essere iscritto all'albo dei
gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi.