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News / Giurisprudenza / Rifiuti

19-07-2018

Cassazione penale, trasporto illecito rifiuti e occasionalità della condotta

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31396 del 10 luglio 2018, si è pronunciata sull'accertamento della condotta non occasionale di trasporto illecito di rifiuti, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Trattandosi, nel caso dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l'occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali.

Inoltre, per individuare la natura non occasionale dell'attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di merito di assoluzione - per non avere considerato i plurimi criteri di valutazione utilizzabili nella fattispecie - di un soggetto che aveva effettuato, senza essere iscritto all'albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi.


 


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