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18-10-2018
Cassazione penale, Sanse ed acque di vegetazione delle olive
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41674 del 26 settembre 2018,
si è pronunciata in merito al conferimento di sanse ed acque di
vegetazione delle olive all'interno di un invaso
artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione
affermando che tale condotta costituisce un operazione di
smaltimento.
Il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive
all'interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva
evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l'eliminazione di tali
materiali ed è, conseguentemente, univocamente indicativo della volontà di
disfarsene, configurando, peraltro, un'attività di "lagunaggio" che
l'allegato B alla parte Quarta del d.lgs. 152106 colloca, come si è detto,
tra le operazioni di smaltimento.
Una simile condotta, infatti, esclude qualsiasi possibilità di
successiva riutilizzazione di tali sostanze, facendo così venir
meno una delle essenziali condizioni, stabilite dall'art. 184-bis d.lgs.
152/06, la cui contestuale presenza consente di qualificare una sostanza
come sottoprodotto.
Nel caso di specie, è stata confermata la
condanna, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1, lett.
a) e 2 d.lgs. 152/06, del proprietario del terreno e del
rappresentante legale della ditta, operante nel settore della molitura delle
olive e produzione di sansa, per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi allo stato liquido (acque di vegetazione delle
olive, CER 02 03 99) all'interno di un invaso artificiale.