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News / Giurisprudenza / Rifiuti

18-10-2018

Cassazione penale, Sanse ed acque di vegetazione delle olive

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41674 del 26 settembre 2018, si è pronunciata in merito al conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all'interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione affermando che tale condotta costituisce un operazione di smaltimento.

Il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all'interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione ha come scopo ultimo ed evidente l'eliminazione di tali materiali ed è, conseguentemente, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando, peraltro, un'attività di "lagunaggio" che l'allegato B alla parte Quarta del d.lgs. 152106 colloca, come si è detto, tra le operazioni di smaltimento.

Una simile condotta, infatti, esclude qualsiasi possibilità di successiva riutilizzazione di tali sostanze, facendo così venir meno una delle essenziali condizioni, stabilite dall'art. 184-bis d.lgs. 152/06, la cui contestuale presenza consente di qualificare una sostanza come sottoprodotto.

 Nel caso di specie, è stata confermata la condanna, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1, lett. a) e 2 d.lgs. 152/06,  del proprietario del terreno e del rappresentante legale della ditta, operante nel settore della molitura delle olive e produzione di sansa, per avere effettuato lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido (acque di vegetazione delle olive, CER 02 03 99) all'interno di un invaso artificiale.


 


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