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17-01-2018
Cassazione penale, reato di getto pericolo di cose
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 57958 del 29 dicembre
2017, si è pronunciata sui requisiti del reato di
getto pericoloso di cose, ex art. 674 c. p..
La Corte, nel caso in esame ha affermato i seguenti principi:
- l'evento del reato consiste nella molestia, che prescinde
dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla
legge, essendo sufficiente quello del limite della stretta
tollerabilità;
- qualora difetti la possibilità di accertare obiettivamente, con
adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio
sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse ben può basarsi
sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei
fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di
valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma
consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli
stessi dichiaranti
Difatti, nel caso in esame, la Corte non si è discostata dal
costante indirizzo di legittimità, secondo il quale il reato di cui
all'articolo 674 del codice penale è configurabile anche in presenza
di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per
le emissioni in atmosfera (e rispettoso dei relativi limiti), e ciò
perché non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche
- e, quindi, valori soglia - in materia di odori; con conseguente
individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di
legalità dell'emissione.
Né vale, in senso contrario, l'assunto, anche contenuto
nell'ordinanza impugnata, per il quale, in alcune occasioni, la Corte ha
invece affermato che la configurabilità dell'articolo 674 del codice 'penale
è esclusa in presenza di immissioni provenienti da attività autorizzata e
contenute nei limiti di legge, o dell'autorizzazione, perché tali pronunce
si riferiscono a casi nei quali vi è piena corrispondenza "qualitativa" e
"tipologica" tra le immissioni riscontrate e quelle oggetto del
provvedimento amministrativo o disciplinate dalla legge ossia tra quelle
accertate e quelle che l'agente si era impegnato a contenere entro
determinati limiti; situazione nella quale il rispetto di questi ultimi
implica una presunzione di legittimità del comportamento, concepita
dall'ordinamento come necessaria per contemperare le esigenze di tutela
pubblica con quelle della produzione economica.