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News / Giurisprudenza / Rifiuti

11-10-2018

Cassazione penale, qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40687 del 13 settembre 2018, si è pronunciata sulla qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto affermando che consegue a dati obiettivi, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive.

La qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell’oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell’ambito della definizione datane dall’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto la richiesta di riesame dell'indagato avverso l'ordinanza di convalida di sequestro e conseguente decreto di sequestro preventivo di un annesso agricolo e dell'area circostante, in cui veniva ipotizzato il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (tra cui materassi in gommapiuma, monitor costituenti RAEE). Il tribunale, infatti, aveva escluso la natura di rifiuto dei materiali rinvenuti, in quanto "in attesa di essere ceduti a terzi e, quindi, di essere riutilizzati", sulla base che l'indagato era tra l'altro iscritto alla CCIAA come ditta individuale per "il commercio all'ingrosso di oggetti,...").

 Diversamente, la Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, in quanto le cose rinvenute, di diversa origine e tipologia, erano detenute senza alcuna evidente cautela atta ad assicurarne la conservazione o ad impedirne l'ulteriore degrado e necessitavano chiaramente di interventi di recupero o erano palesemente non più utilizzabili.


 


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