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11-10-2018
Cassazione penale, qualificazione di una sostanza o un oggetto quale
rifiuto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40687 del 13 settembre
2018, si è pronunciata sulla qualificazione di una sostanza
o un oggetto quale rifiuto affermando che consegue a dati
obiettivi, con conseguente esclusione della
rilevanza di valutazioni soggettive.
La qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue
a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore
o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di
disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di
valutazioni soggettive ed indipendentemente da una eventuale
riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura
della sostanza o dell’oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla
conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro
elemento idoneo a ricondurlo nell’ambito della definizione datane dall’art.
183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto la
richiesta di riesame dell'indagato avverso l'ordinanza di convalida di
sequestro e conseguente decreto di sequestro preventivo di un annesso
agricolo e dell'area circostante, in cui veniva ipotizzato il deposito
incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (tra cui materassi in
gommapiuma, monitor costituenti RAEE). Il tribunale, infatti, aveva
escluso la natura di rifiuto dei materiali rinvenuti, in quanto "in
attesa di essere ceduti a terzi e, quindi, di essere riutilizzati", sulla
base che l'indagato era tra l'altro iscritto alla CCIAA come ditta
individuale per "il commercio all'ingrosso di oggetti,...").
Diversamente, la Corte ha accolto il ricorso del Pubblico
Ministero, in quanto le cose rinvenute, di diversa origine e tipologia,
erano detenute senza alcuna evidente cautela atta ad assicurarne la
conservazione o ad impedirne l'ulteriore degrado e necessitavano chiaramente
di interventi di recupero o erano palesemente non più utilizzabili.