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05-03-2018
Cassazione penale, qualificazione di rifiuto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3299 del 24 gennaio
2018, si è pronunciata sui criteri di qualificazione di
rifiuto ribadendo che deve essere operata sulla base di
elementi di carattere obbiettivo.
"A tale proposito va ribadito che la verifica di
tale qualificazione deve essere operata sulla base di elementi di
carattere obbiettivo, quali la oggettività dei materiali in
questione, la loro eterogeneità, non rispondente ad alcun ragionevole
criterio merceologico, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti
nonché con eventuale riferimento alle circostanze nelle quali l'originario
produttore se ne era disfatto e alle modalità in cui ciò è avvenuto; al fine
di cui sopra non rileva, pertanto, che detti materiali
siano, almeno in parte, ancora suscettibili di utilizzazione
economica attraverso la loro cessione a titolo oneroso, poiché tale
evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto".