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15-03-2018
Cassazione penale, produttore rifiuto contratto d'appalto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 223 del 9 gennaio 2018,
si è pronunciata in merito alla fattispecie della qualifica di
produttore dei rifiuti nel caso di esecuzioni di lavori mediante un
contratto d'appalto ribadendo che tale qualifica ricade
generalmente sull'appaltatore.
"In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di
appalto, è l'appaltatore che - per la natura del rapporto contrattuale da
lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di
un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste
generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che
gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su dì lui, gli
obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo
svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per
ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori,
i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto".
Nel caso di specie, la Corte ha annullato senza rinvio
la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, in quanto il Tribunale
aveva invece desunto, in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla
sussistenza di tale diretto coinvolgimento del committente nella esecuzione
delle opere appaltate, la sua responsabilità, in quanto soggetto produttore
dei rifiuti, esclusivamente sulla base della sua qualifica di committente
degli stessi.