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News / Giurisprudenza / Responsabilità 231

09-03-2018

Cassazione penale, particolare tenuità del fatto e responsabilità 231

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9072 del 28 febbraio 2018, si è pronunciata in merito alla responsabilità dell'ente, ex D.lgs. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato.

Secondo la Corte, l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. (particolare tenuità del fatto) è irrilevante per l'applicazione delle sanzioni all'ente.

Di conseguenza, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica».

Nel caso di specie, la Corte, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato con rinvio la sentenza del Tribunale che dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., i titolari di una società del reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006) e dichiarava l'assenza di responsabilità della società per l'illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1 e 25 undecies D.lgs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.


 


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