News / Giurisprudenza / Responsabilità 231
09-03-2018
Cassazione penale, particolare tenuità del fatto e responsabilità 231
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9072 del 28 febbraio
2018, si è pronunciata in merito alla responsabilità
dell'ente, ex D.lgs. 231/2001, nelle ipotesi di applicazione della
particolare tenuità del fatto nei confronti dell'imputato.
Secondo la Corte, l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.
(particolare tenuità del fatto) è irrilevante per
l'applicazione delle sanzioni all'ente.
Di conseguenza, la Corte ha affermato il seguente principio di
diritto: «In tema di responsabilità degli enti, in presenza di
una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei
confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato,
il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della
responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui
interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di
responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della
sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l'applicazione
dell'art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell'ente,
in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in
concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione
di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti
della persona fisica».
Nel caso di specie, la Corte, accogliendo il ricorso del Pubblico
Ministero, ha annullato con rinvio la sentenza del
Tribunale che dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., i titolari
di una società del reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1,
D.lgs. 152/2006) e dichiarava l'assenza di responsabilità della società per
l'illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1 e 25 undecies D.lgs.
231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste.