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News / Giurisprudenza / Rifiuti

14-09-2018

Cassazione penale, obbligo rimozione rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39430 del 3 settembre 2018, si è pronunciata sui soggetti obbligati alla rimozione dei rifiuti.

L’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo.

 Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza del Giudice di merito per il reato di cui all'articolo 255 d.lgs. 152\2006, per non avere il soggetto ottemperato all'ordinanza emessa dal sindaco, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza.


 


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