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14-09-2018
Cassazione penale, obbligo rimozione rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39430 del 3 settembre
2018, si è pronunciata sui soggetti obbligati alla
rimozione dei rifiuti.
L’obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al
responsabile dell’abbandono come conseguenza della sua condotta e,
nei confronti degli obbligati in solido, quando sia
dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della
colpa, mentre i soggetti destinatari dell’ordinanza
sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza
del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno
provveduto ad impugnare l’ordinanza sindacale per ottenerne l’annullamento o
non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di
una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell’obbligo.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la
sentenza del Giudice di merito per il reato di cui all'articolo 255 d.lgs.
152\2006, per non avere il soggetto ottemperato all'ordinanza emessa
dal sindaco, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione
ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un
immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla
data di notifica dell'ordinanza.