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15-02-2018
Cassazione penale, nozioni di deposito temporaneo, abbandono rifiuti e
discarica abusiva
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3458 del 31 gennaio
2018, si è pronunciata in merito alla fattispecie di
discarica abusiva ricordando le nozioni di
deposito temporaneo, deposito incontrollato o abbandono rifiuti, discarica
abusiva.
In particolare, la Corte richiama pronunce precedenti,
le quali hanno affermato che:
- per deposito controllato o temporaneo, si intende
ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel
luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise
condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo dì
giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto
delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006.
Tale deposito è libero, non disciplinato dalla
normativa sui rifiuti, (ad eccezione degli adempimenti in tema di registri
di carico e scarico e del divieto di miscelazione) anche se sempre soggetto
ai principi di precauzione ed azione preventiva che, in base alle direttive
comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti e che solo in
difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi
temporaneo, ma deve essere considerato:
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti
è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di
autorizzazione o comunicazione, è sanzionato penalmente dal d.lgs. n.
152 del 2006, art. 256, comma 1);
- messa in riserva, se il materiale è in attesa di
una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede
il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato
previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1);
- deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti
non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale
condotta è sanzionata come illecito amministrativo se posta in essere da
un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile
di enti o titolare di impresa.
Quando l'abbandono dei rifiuti è reiterato nel
tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi,
il fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva e
il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di
rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per
ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e
comportino il degrado dell'area su cui insistono, anche se collocata
all'interno dello stabilimento produttivo.
Inoltre, è configurabile il reato di discarica non autorizzata o
abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se
il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la
protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non
individua un elemento costitutivo della fattispecie, in particolare non
incidendo l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un
anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nel d.lgs. 13 gennaio
2003, n. 36, art. 2, sulla configurabilità del reato di discarica abusiva
ove si sia appunto in presenza, come nella specie, di un abbandono reiterato
di rifiuti.
E' stato, da ultimo, ulteriormente precisato che l'abbandono
differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità,
desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve
nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di
attività prodronniche o successive - e dalla quantità dei rifiuti
abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale
- come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica
azione, è comunque finalizzata alla definitiva collocazione di una ingente
quantità di rifiuti "in loco".