News / Giurisprudenza / Acque
27-12-2018
Cassazione penale, nozione di acque reflue industriali
La corte di Cassazione, con la Sentenza n. 51006 del 9 novembre
2018, si è pronunciata sulla nozione di acque reflue
industriali ribadendo che rientrano tutti i tipi di acque
derivanti dallo svolgimento di attività produttive.
Nella nozione di acque reflue industriali definita dal D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 74, comma 1, lett. h), (come modificato dal D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti
dallo svolgimento di attività produttive, in tale accezione
dovendosi ricomprendere tutti i reflui che non attengono prevalentemente al
metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla
presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone, né si
configurano come acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali
quelle piovane, anche se venute in contatto con sostanze o con materiali.
Da ciò discende che sono da considerare scarichi industriali, oltre
ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria,
anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività
artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche
qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche.
Devono pertanto pacificamente ritenersi rientranti nella nozione di
acque reflue industriali quelle provenienti e scaricate, come nella specie,
dalle operazioni di lavaggio di capannoni adibiti in forma stabile
ad allevamento di animali.