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01-03-2018
Cassazione penale, materiali da demolizione qualificabili come rifiuti
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8848 del 23 febbraio
2018, si è pronunciata sulla fattispecie di attività di
demolizione edifici ribadendo il principio che i materiali
che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come
sottoprodotti.
La categoria del "sottoprodotto", che per l'art. 184 bis, comma
1, lett. a), d.lgs. 152/2006 si ha - ricorrendo anche le altre condizioni
previste dalla disposizione - quando «la sostanza o l'oggetto è
originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante,
e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto».
Di conseguenza, la Corte condivide il principio, che va qui ribadito,
secondo cui "l'attività di demolizione edifici (o strade) - non può
essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla
menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno
qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti".
Per la citata disposizione, difatti, il sottoprodotto deve "trarre
origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione",
dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un
qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri
materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in
considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia).
Le attività di mera demolizione di manufatti non
sono dunque finalizzate alla produzione di alcunché e non originano mai
sottoprodotti, ma solo rifiuti.