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23-03-2018
Cassazione penale, iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei
rimorchi e semirimorchi
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6739 del 12 febbraio
2018, si è pronunciata in merito all'iscrizione
all'Albo Gestori Ambientali dei rimorchi e semirimorchi.
L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che
effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività
soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica
comunicazione. La previsione, del resto, non appare
connotata da mero formalismo, essendo necessario accertare che i mezzi di
trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto
dell'attività.
Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da
quello comunicato in sede di iscrizione o di variazione il responsabile
effettua dunque un'attività di gestione di rifiuti in «carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni» come
previsto dall'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006.
Nessun dubbio, poi, che, ai fini della disciplina richiamata, tra i
mezzi di trasporto rientrino non soltanto le motrici, ma
anche i (semi)rimorchi.
Per un verso, anche questi sono classificati veicoli (v.
art. 47, comma 1, lett. i, cod. str.), definizione che appunto ricomprende
«tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate
dall'uomo» (art. 46 cod. str.); per altro verso, lo specifico accertamento
da compiersi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali con
riferimento all'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti vale a maggior
ragione per i rimorchi, le cui caratteristiche tecniche debbono essere
appunto valutate ai fini di accertare che il trasporto possa svolgersi in
condizioni di sicurezza per l'ambiente.