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News / Giurisprudenza / Rifiuti

23-03-2018

Cassazione penale,  iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei rimorchi e semirimorchi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6739 del 12 febbraio 2018, si è pronunciata in merito all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei rimorchi e semirimorchi.

L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti abilita allo svolgimento dell'attività soltanto con i mezzi di trasporto oggetto di specifica comunicazione. La previsione, del resto, non appare connotata da mero formalismo, essendo necessario accertare che i mezzi di trasporto siano idonei per la tipologia di rifiuti oggetto dell'attività.

Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato in sede di iscrizione o di variazione il responsabile effettua dunque un'attività di gestione di rifiuti in «carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni» come previsto dall'art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006.

Nessun dubbio, poi, che, ai fini della disciplina richiamata, tra i mezzi di trasporto rientrino non soltanto le motrici, ma anche i (semi)rimorchi.

Per un verso, anche questi sono classificati veicoli (v. art. 47, comma 1, lett. i, cod. str.), definizione che appunto ricomprende «tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo» (art. 46 cod. str.); per altro verso, lo specifico accertamento da compiersi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali con riferimento all'idoneità dei mezzi al trasporto dei rifiuti vale a maggior ragione per i rimorchi, le cui caratteristiche tecniche debbono essere appunto valutate ai fini di accertare che il trasporto possa svolgersi in condizioni di sicurezza per l'ambiente.


 


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