News / Giurisprudenza / Rifiuti
22-05-2018
Cassazione penale, inosservanza prescrizioni autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18891 del 3 maggio
2018, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza delle
prescrizioni previste nell'autorizzazione.
L’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 è norma penale in bianco
il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in
relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della
cosiddetta amministrativazione del diritto penale, cioè dell'apprestamento
di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o
prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta di un reato
di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione
prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni
legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative
inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di
legge.
Nel caso di specie - relativo ad un impianto di recupero
di rifiuti speciali - il legale rappresentante rispondeva del reato di cui
all'art. 256, comma 1, lett. a), e comma 4, d.lgs. 152/2006, in quanto
deteneva presso lo stabilimento quantitativi di rifiuti speciali non
pericolosi (pietrisco) in misura superiore alla quantità di
giacenza istantanea autorizzata.
Deduce la difesa che il quantitativo istantaneo massimo
stoccabile prescritto in autorizzazione debba far riferimento esclusivo ai
rifiuti non ancora sottoposti a trattamento di recupero, con esclusione
pertanto di quelli già trattati ma non ancora sottoposti a test di
prestazione, come il pietrisco rinvenuto in sede di accertamento e che era
già stato analizzato, con esito positivo, con la metodica del test di
cessione previsto dal DM 05/02/1998. In buona sostanza, il limite previsto
nell'autorizzazione fa riferimento esclusivo ai rifiuti in ingresso, non a
quelli esitati dopo il trattamento di recupero.
Secondo la Corte, la tesi difensiva è manifestamente infondata.
Osserva il Collegio che tale interpretazione non considera che i
rifiuti esitati dall'attività di trattamento, che non hanno
ancora cessato di essere tali, continuano ad essere assoggettati
alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti (art. 184-ter, u.c.,
d.lgs. n. 152 del 2006) per cui concorrono alla determinazione della
quantità massima di rifiuti legittimamente stoccabili presso l'impianto di
recupero. Diversamente ragionando, si consentirebbe di fatto l'incontrollato
ed indiscriminato allargamento delle quantità massime di rifiuti che possono
essere gestite dagli impianti di trattamento ai sensi degli artt. 6 e 7,
d.m. 5 febbraio 1998.