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07-12-2018
Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 51480 del 14 novembre
2018, si è pronunciata sulle fattispecie di reato relative all'inosservanza
delle prescrizioni dell'AIA o di quelle imposte dall'Autorità
competente riguardanti i valori limite di emissione e
scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano, ex articolo 29-quattuordecies
comma terzo, lettere a e c, d.lgs. 152/2006.
Le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA o di
quelle imposte dall'autorità indicate nell'art. 29-quaterdecies, comma
terzo, d.lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome
ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di
emissione, secondo la definizione data dall'art. 5, comma 1,
lettera i-septies) d.lgs. 152/06, in violazione dei valori limite (rilevata
durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di
cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7 ed a meno che tale violazione non
sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità,
fissati nell'autorizzazione stessa) e, pertanto, anche - e non solo
- gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c)
riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui
all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui
alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino
valori limite predeterminati.
Secondo la Corte, il richiamo alle "emissioni",
contenuto nella lettera a), deve essere letto in relazione alla specifica
definizione offerta dall'art. 5, comma 1, lettera i-septies) d.lgs. 152/06,
secondo cui si intende per emissione "lo scarico diretto o indiretto, da
fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni,
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo".
Nel caso di specie, l'amministratore della ditta era
stato condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 29
- quaterdecies, comma 3, d.lgs. 152/2006, in quanto non osservava le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
rilasciatagli dalla amministrazione provinciale e, segnatamente, per aver
violato la prescrizione dell'Allegato Tecnico dell'AIA che prevede che lo
scarico delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia deve rispettare i
limiti di emissione in acque superficiali riportate nella Tabella 3,
Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.