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28-06-2018
Cassazione penale, inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28493 del 20 giugno
2018, si è pronunciata sulla fattispecie contravvenzionale di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
di cui all’art. 256, comma quarto, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma quarto, D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in
caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di
gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene
giuridico protetto, vale a dire l’integrità dell’ambiente, cui accede la
tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica
amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio
prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto,
successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico
tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna
dell'imputato, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico, in
quanto responsabile del reato di cui all'art. 256, 4 comma d.lgs. 152/2006
per aver effettuato operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi non
rispettando una pluralità di prescrizioni contenute nella comunicazione
presentata ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto.