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News  / Giurisprudenza / Rifiuti

06-06-2018

Cassazione penale, Illecita gestione rifiuti e particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23200 del 23 maggio 2018, si è pronunciata sull'istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella fattispecie di illecita gestione dei rifiuti ribadendo che non può essere applicata ai reati eventualmente abituali.

In relazione al reato di cui all'art. 256, comma primo, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.

Osta invero alla sua applicabilità la stessa littera legis che annovera nel comportamento abituale di cui al terzo comma "i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Sebbene non possa parlarsi nel caso di specie di una pluralità di illeciti, rientrando il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 tra quelli di natura eventualmente abituale, si desume ciò nondimeno proprio dalla pluralità di carcasse non bonificate la non marginalità dell'offesa del bene tutelato, nella specie costituito dall'integrità dell'ambiente e della salute dell'uomo.

E poiché il reato in contestazione, pur suscettibile di perfezionarsi anche solo con l'attuazione di una singola e specifica condotta, ma che può configurarsi, ciò nondimeno, come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe, condotte, sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si è nel caso di specie realizzato con l'accatastamento di una pluralità di vetture non bonificate ammassate insieme ad altre tipologie di rifiuti, si è verificata una reiterazione nel tempo della condotta tipica, ontologicamente in antitesi con il richiamo alla «non abitualità del comportamento» effettuata dall'art.131-bis c.p..


 


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