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06-06-2018
Cassazione penale, Illecita gestione rifiuti e particolare tenuità del
fatto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23200 del 23 maggio
2018, si è pronunciata sull'istituto della causa di non
punibilità per particolare tenuità del fatto nella fattispecie di
illecita gestione dei rifiuti ribadendo che non può essere applicata
ai reati eventualmente abituali.
In relazione al reato di cui all'art. 256, comma primo, D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, la causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali
che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica.
Osta invero alla sua applicabilità la stessa littera legis che annovera
nel comportamento abituale di cui al terzo comma "i reati che abbiano ad
oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Sebbene non possa parlarsi nel caso di specie di una
pluralità di illeciti, rientrando il reato di cui all'art. 256 d.lgs.
152/2006 tra quelli di natura eventualmente abituale, si
desume ciò nondimeno proprio dalla pluralità di carcasse non bonificate la
non marginalità dell'offesa del bene tutelato, nella specie costituito
dall'integrità dell'ambiente e della salute dell'uomo.
E poiché il reato in contestazione, pur suscettibile di
perfezionarsi anche solo con l'attuazione di una singola e specifica
condotta, ma che può configurarsi, ciò nondimeno, come ripetizione nel tempo
di distinte, ma analoghe, condotte, sorrette da un unico ed unitario
elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si
è nel caso di specie realizzato con l'accatastamento di una
pluralità di vetture non bonificate ammassate insieme ad altre tipologie di
rifiuti, si è verificata una reiterazione nel tempo della condotta tipica,
ontologicamente in antitesi con il richiamo alla «non abitualità del
comportamento» effettuata dall'art.131-bis c.p..