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24-07-2018
Cassazione penale, ecopiazzole e autorizzazione regionale
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31403 del 10/07/2018,
si è pronunciata sui centri comunali di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani o "ecopiazzole"
confermando la necessità dell'autorizzazione regionale
se non soddisfano i requisiti della disciplina di
riferimento dei centri di raccolta comunali (intercomunali), ex dm
13.5.2009.
In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, pur
dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183 lett. mm)
del D.Lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale
laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di
riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del
centro.
In tal senso, si ricorda che la disciplina attuale di riferimento
per i centri di raccolta comunali (intercomunali) è contenuta nel D.M.
13.5.2009 e, in seguito, con Deliberazione del 20 luglio 2009, il Comitato
nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha fissato criteri e
requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento
dell'attività di gestione dei centri di raccolta.