contattaci  Richiedi un preventivo on-line o contattaci per informazioni                  Seguici su: Bottone da cliccare per seguirci su Twitter Bottone da cliccare per seguirci su Linkedin Bottone da cliccare per iscriverti alla Newsletter

SERVIZI OFFERTI

Servizi legali

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia ambientale

Consulenza normativa

Consulenza giuridica ambiente e sicurezza, Audit di conformità

Consulenza certificazioni

Consulenza Sistemi di gestione e Certificazioni di prodotto

Servizi online

Pareri giuridici on-line, Servizio di aggiornamento normativo



News / Giurisprudenza / Rifiuti

24-07-2018

Cassazione penale, ecopiazzole e autorizzazione regionale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31403 del 10/07/2018, si è pronunciata sui centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani o "ecopiazzole" confermando la necessità dell'autorizzazione regionale se non soddisfano i requisiti della disciplina di riferimento dei centri di raccolta comunali (intercomunali), ex dm 13.5.2009. 

In tema di gestione di rifiuti non autorizzata, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o "ecopiazzole", necessitano, pur dopo l'introduzione della apposita disciplina di cui all'art. 183 lett. mm) del D.Lgs. n. 152 del 2006, del rilascio di previa autorizzazione regionale laddove il centro non risponda ai requisiti dei decreti ministeriali di riferimento o le attività in esso svolte esulino dalle funzioni proprie del centro.

In tal senso, si ricorda che la disciplina attuale di riferimento per i centri di raccolta comunali (intercomunali) è contenuta nel D.M. 13.5.2009 e, in seguito, con Deliberazione del 20 luglio 2009, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha fissato criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.


 


Newsletter
ISCRIVITI
gratuitamente per
ricevere le novità
pubblicate nel sito
StudioBrancaleone.it