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28-06-2018
Cassazione penale, culpa in vigilando del titolare dell’impresa
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. n. 28492 del 20 giugno
2018, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono dei
rifiuti e culpa in vigilando da parte del titolare
dell'impresa.
La culpa in vigilando da parte del titolare dell’impresa sul fatto
del proprio dipendente che abbia posto in essere una condotta di abbandono
dei rifiuti postula pur sempre un accertamento pieno dell'eventuale
contenuto attivo, partecipativo o omissivo, della condotta contestata alla
legale rappresentante della società. Occorre in altri termini, affinché
possa ritenersi la responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, non
costituente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, accertare che la
condotta incriminata non sia frutto di una autonoma iniziativa dei
lavoratori contro le direttive e ad insaputa dei datori di lavoro.
Nel caso di specie, la condotta era stata posta in
essere dall'autista della società, di cui l'imputata era la legale
rappresentante, nel mentre si trovava da solo alla guida del mezzo, su cui
erano state caricate le acque provenienti dalla molitura delle olive,
sversandole lungo il tragitto sulla pubblica via.
Pertanto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla posizione del titolare per non aver commesso il
fatto.