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09-03-2018
Cassazione penale, concetto di gestione discarica abusiva
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9879 del 5 marzo 2018,
si è pronunciata sul concetto di gestione di una discarica abusiva
ribadendo anche il principio secondo il quale differisce
dall'abbandono di rifiuti.
"Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso
in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo,
sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a
tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente
permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte
di 'iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche
tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso
del tempo, le condizioni del sito stesso".
La condotta di realizzazione di una discarica abusiva può
consistere anche solo nell'allestimento ovvero nella mera
destinazione di un determinato sito al progressivo accumulo dei
rifiuti, senza che sia necessaria l'esecuzione di opere atte al
funzionamento della discarica stessa.
In ordine alla differenza con l'abbandono di rifiuti, la
Corte ha ribadito il principio secondo il quale, in tema di rifiuti, "l'abbandono
differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità,
desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve
nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di
attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei
rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la
condotta o è abituale - come nel caso di plurimi
conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque
strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva
collocazione dei rifiuti in loco".