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29-11-2018
Cassazione penale, acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 49693 del 30 ottobre 2018,
si è pronunciata sulla fattispecie delle acque meteoriche da dilavamento
ribadendo che se contaminate sono reflui industriali.
In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da
dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non
subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché,
altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, lett. h),
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Nel caso di specie, è stato accertato lo scarico sul
suolo delle acque reflue industriali, intese come tali le acque meteoriche e
di dilavamento dei piazzali, in quanto le stesse, in conseguenza dello
stoccaggio abusivo sui piazzali di rifiuti speciali pericolosi e non, privi
di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finivano per riversare sul
suolo i componenti inquinanti della produzione.