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	21-02-2017
	TAR Sicilia, Centro Comunale di raccolta differenziata rifiuti
	Il TAR Sicilia, con la Sentenza n. 18 del 9 gennaio 2017, 
	si è pronunciata in relazione ai centri comunali di 
	raccolta differenziata dei rifiuti (Ccr) evidenziandone la 
	differenza con gli impianti di trattamento e/o 
	smaltimento degli stessi. 
	Il centro di raccolta differenziata, ai sensi dell’art. 183 lettera 
	mm) D.lgs. 152/2006 e del D.M. 8 aprile 2008, costituisce un area presidiata 
	ed allestita in conformità alle specifiche disposizioni tecniche 
	ministeriali, ove, lungi dall’essere effettuato alcun tipo di trattamento 
	dei rifiuti, viene posta in essere mera attività di raccolta dei rifiuti 
	urbani, mediante raggruppamento differenziato per sezioni omogenee ai fini 
	del successivo trasporto presso gli impianti (e cioè presso i veri e propri 
	centri di recupero, trattamento e smaltimento oggettivamente diversamente 
	dei ccr).
	Invero, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale citato, 
	centri comunali di raccolta non sono soggetti a tutte le prescrizioni 
	cautelative che invece informano la disciplina centri di trattamento e 
	smaltimento dei rifiuti (cd discariche), essendo viceversa prescritti taluni 
	requisiti che attengono alla localizzazione dell’area di raccolta e alla sua 
	costruzione secondo specifiche tecniche stabilite (impermeabilizzazione, 
	gestione delle acque, recinzione e barriere di contenimento, interventi, 
	questi, tutti contemplati progetto preliminare).
	Pertanto, il Centro di raccolta del Comune, destinato al 
	raggruppamento dei rifiuti urbani differenziati per il trasporto agli 
	impianti di recupero e trattamento, non può essere equiparato a una 
	discarica di sostanze pericolose e inquinanti; il centro, pur con 
	tutte le cautele per l’ambiente e per la salute dei cittadini e lavoratori, 
	è destinato, infatti, ad agevolare la raccolta da parte dei cittadini di 
	prodotti e oggetti quotidiani presenti in tutte le abitazioni, come 
	elettrodomestici, lampadine o olii usati.
	Di conseguenza, recita la sentenza, l’Ente locale sulle scelte di 
	realizzazione e localizzazione del Centro di raccolta comunale 
	esercita un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un 
	mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente 
	intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione 
	all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la 
	conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è 
	necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al 
	travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria.