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	03-10-2017
	Tar Puglia, imputabilità abbandono rifiuti su suolo altrui
	Il Tar Puglia, con sentenza n.  145 del 13 settembre 2017, 
	si è pronunciata in merito all'imputabilità delle condotte di abbandono e 
	deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario.
	L'imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato 
	di rifiuti sul suolo in capo al proprietario o di chiunque abbia la 
	giuridica disponibilità del bene, presuppone necessariamente l'accertamento 
	in capo a quest'ultimo di un comportamento doloso o colposo, non ravvisando 
	la disposizione dell'art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, un'ipotesi legale di 
	responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione 
	della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del 
	fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
	Nel caso di specie, il Tar ha accolto il ricorso annullando 
	l'ordinanza comunale con cui, a seguito del rinvenimento di rifiuti 
	abbandonati, imponeva all'Ente gestore dell'acquedotto (nella qualità di 
	presunto proprietario del terreno occupate dai rifiuti in questione) di 
	adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti 
	(speciali pericolosi e non pericolosi ivi abbandonati in cospicua quantità 
	da ignoti, costituiti in gran parte da lastre in eternit) e bonifica di un 
	terreno ubicato nel territorio comunale. 
	 L'Ente gestore dell'acquedotto, (in linea generale) non è 
	tenuto agli adempimenti di rimozione dei rifiuti abbandonati da 
	terzi sulle aree interessate dalle condutture idriche, per mancanza 
	tanto del rapporto reale con le aree stesse che di un 
	rapporto di natura obbligatoria (non essendo comprese negli 
	obblighi da esso assunti convenzionalmente la vigilanza e la custodia delle 
	infrastrutture per comportamenti di terzi estranei di natura patologica), in 
	quanto il Comune intimante ha violato il disposto dell'art. 192, c. 
	3 del D.lgs. n. 152/2006, il quale richiede, ai fini della 
	corresponsabilità, che i necessari propedeutici accertamenti sulla 
	sussistenza dei profili di responsabilità dolosa o colposa della violazione 
	dell'obbligo di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti siano 
	effettuati dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in 
	contraddittorio con i soggetti interessati, non essendo configurabile una 
	responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a 
	qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata 
	dall'abbandono dei rifiuti".