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	11-05-2017
	Corte Costituzionale, miscelazione rifiuti Testo Unico Ambientale
	La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 75 del 12 aprile 2017, 
	ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della 
	Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. Collegato ambiente alla Legge 
	di stabilità), che ha introdotto nel Testo Unico ambientale (D.lgs. 
	152/2006)  una deroga al regime autorizzatorio 
	previsto per le operazioni di miscelazione dei rifiuti in 
	violazione della normativa europea. 
	L’articolo 49 impugnato ha aggiunto il comma 3-bis nell’articolo 
	187 del D.lgs. 152/2006 inserendo la facoltà di effettuare le 
	miscelazioni non vietate: in particolare il comma 3-bis statuisce che «[l]e 
	miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad 
	autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi 
	degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni 
	o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
	
	
	
	
	La Regione Lombardia, che ha promosso il ricorso, ha 
	affermato che 
	
	la norma statale sottrarrebbe all’autorizzazione «e 
	alle prescrizioni ad essa connesse» la miscelazione di rifiuti con uguali 
	caratteristiche di pericolosità e quella fra rifiuti non pericolosi, 
	che invece sarebbe assoggettata ad autorizzazione
	
	
	dalla 
	direttiva 2008/98/CE 
	relativa ai rifiuti. La Regione argomenta quindi la 
	ripercussione della norma impugnata su proprie specifiche 
	competenze legislative e amministrative di rango costituzionale.
	
	
	Secondo la Corte, ritenendo fondate le ragioni della 
	Regione, dalle Linee guida 
	sull’interpretazione della direttiva 
	n. 2008/98/CE risulta che 
	
	«[l]a miscelazione dei rifiuti è una pratica comune nell’UE 
	ed è riconosciuta come operazione di trattamento dagli 
	Allegati 
	
	I e II della Direttiva quadro sui rifiuti»
	
	
	In base alla direttiva n. 2008/98/CE, dunque, esistono miscelazioni 
	vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga 
	(art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in 
	deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto 
	rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23). 
	
	Prima dell’entrata in vigore della disposizione 
	impugnata, il diritto interno era conforme alla normativa 
	europea (si vedano gli artt. 187 e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006). L’art. 
	49 della legge n. 221 del 2015, invece, liberalizzando le 
	miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 152 
	del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti 
	pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate 
	nell’Allegato I alla Parte IV del codice dell’ambiente) e quella fra rifiuti 
	non pericolosi, si pone in contrasto con l’art. 23, 
	paragrafo 1, della direttiva. 
	Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiaratato 
	l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge n. 221 del 2015, 
	per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 118, primo comma, 
	Cost.