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03-11-2017
Cassazione penale, trasporto rifiuti in conto proprio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44438 del 27 settembre
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto
rifiuti in conto proprio senza autorizzazione ribadendo che anche
un solo trasporto costituisce reato.
Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi
sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori
ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le
imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non
pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti,
non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non
comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di
rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo
trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato
in esame.
La Corte disamina la disciplina autorizzatoria e ricorda che l'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede
due
regimi di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali:
- uno ordinario, per le imprese che esercitano professionalmente
l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi;
- uno semplificato, per le imprese che esercitano tale attività con
esclusivo riferimento ai propri rifiuti, nonché per le imprese che
trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30
chilogrammi o 30 litri al giorno e a condizione che “tali operazioni
costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione
dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”.
Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non
autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit.
D.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale.
Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui
si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non
pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li
producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo
nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi
propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento,
regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per
contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non
autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256,
comma 1, del cit. D.lgs..
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto
responsabile il titolare di una carrozzeria in ordine al reato di
cui all'art. 256, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 per avere
trasportato con il proprio autocarro 10 metri cubi di rifiuti
ferrosi non pericolosi derivanti dallo svolgimento della
propria attività di demolizione di autoveicoli.
Senonché la Corte, pur restando l'affermazione della responsabilità
dell'imputato in ordine al fatto a lui addebitato, ritenendo fondato un
motivo di ricorso ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato ad
altro giudice di merito, affinché esamini, verificando la sussistenza
degli elementi rilevanti, la possibilità di applicazione della
non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto,
ex articolo 131-bis del Codice penale.
Tra gli elementi rilevanti, la Corte ha osservato
sia la occasionalità del trasporto, peraltro relativo
ad un compendio di rifiuti ferrosi di non particolare entità, si parla,
infatti, in tutto di 10 mc, sia la circostanza che esso era comunque
finalizzato al conferimento di detti rifiuti ad una ditta
specializzata nel loro smaltimento ed a ciò debitamente
autorizzata.