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	03-11-2017
	Cassazione penale, trasporto rifiuti in conto proprio
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 44438 del 27 settembre 
	2017, si è pronunciata sulla fattispecie di trasporto 
	rifiuti in conto proprio senza autorizzazione ribadendo che anche 
	un solo trasporto costituisce reato.
	Alla stregua della normativa vigente, deve ritenersi 
	sussistente l'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori 
	ambientali, sia pure con modalità semplificate ed oneri minori, per le 
	imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non 
	pericolosi come attività ordinaria e continuativa, costituente parte 
	integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i 
	rifiuti sono prodotti. Quanto invece ai trasporti occasionali di rifiuti, 
	non aventi i caratteri suindicati, l'assenza dell'obbligo di iscrizione, non 
	comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di 
	rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Difatti anche un solo 
	trasporto di rifiuti da parte dell'impresa che li produce integra il reato 
	in esame.
		La Corte disamina la disciplina autorizzatoria e ricorda che l'articolo 212 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) prevede 
		due 
	regimi di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali: 
	
		- uno ordinario, per le imprese che esercitano professionalmente 
		l'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti 
		da terzi;
 
		- uno semplificato, per le imprese che esercitano tale attività con 
		esclusivo riferimento ai propri rifiuti, nonché per le imprese che 
		trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente 30 
		chilogrammi o 30 litri al giorno e a condizione che “tali operazioni 
		costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione 
		dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti”. 
 
	
	Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non 
	autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. 
	D.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. 
	Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui 
	si realizza la singola condotta tipica.
	Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non 
	pericolosi, privi dei caratteri sopra illustrati, le imprese che li 
	producono, pur non essendo tenute all'obbligo di iscrizione nell'albo 
	nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi 
	propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, 
	regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo gestori ambientali; per 
	contro, l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non 
	autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256, 
	comma 1, del cit. D.lgs..
		Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto 
		responsabile  il titolare di una carrozzeria in ordine al reato di 
		cui all'art. 256, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 per avere 
		trasportato con il proprio autocarro 10 metri cubi di rifiuti 
		ferrosi non pericolosi derivanti dallo svolgimento della 
		propria attività di demolizione di autoveicoli. 
		Senonché la Corte, pur restando l'affermazione della responsabilità 
		dell'imputato in ordine al fatto a lui addebitato, ritenendo fondato un 
		motivo di ricorso ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato ad 
		altro giudice di merito, affinché esamini, verificando la sussistenza 
		degli elementi rilevanti, la possibilità di applicazione della 
		non punibilità derivante dalla particolare tenuità del fatto, 
		ex articolo 131-bis del Codice penale. 
		Tra gli elementi rilevanti, la Corte ha osservato 
		sia la occasionalità del trasporto, peraltro relativo 
		ad un compendio di rifiuti ferrosi di non particolare entità, si parla, 
		infatti, in tutto di 10 mc, sia la circostanza che esso era comunque 
		finalizzato al conferimento di detti rifiuti ad una ditta 
		specializzata nel loro smaltimento ed a ciò debitamente 
		autorizzata.