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	01-12-2017
	Cassazione penale, trasporto rifiuti e comunicazione all'Albo Gestori 
	Ambientali
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52632 del 20 novembre 
	2017, si è pronunciata in merito alla semplice 
	comunicazione all'Albo Gestori Ambientali affermando che da 
	sola non è sufficiente ad evitare la sanzione penale.
	La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare 
	legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli 
	appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l'iscrizione 
	all'albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione 
	costituisce solo un presupposto necessario che però non produce 
	effetti equipollenti. 
	Ed invero, l'art. 212, d.lgs. 152/06, prevede al comma 8 
	che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
	operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori 
	iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 
	trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta 
	chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di 
	cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte 
	integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i 
	rifiuti sono prodotti.
	Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e 
	sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di 
	una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo 
	territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i 
	successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è 
	necessaria l'iscrizione che non può essere surrogata dalla mera 
	comunicazione.
	Nei motivi di ricorso, l'imputato sosteneva la 
	regolarità della domanda, sia con specifico riferimento al materiale oggetto 
	di attività di trasporto, sia con riguardo all'autoveicolo tecnicamente 
	idoneo al trasporto dei rifiuti indicati. Richiamava pertanto l'art. 
	6, lett. d), dl 172/08 (convertito nella Legge 210/2008) recante 
	"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello 
	smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di 
	tutela ambientale", che punisce la condotta di "chiunque 
	effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
	commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione,
	iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa 
	vigente" e che, quindi, non poteva configurarsi il reato.
	Diversamente, la Corte ha ritenuto condivisibile sul punto 
	l'interpretazione del Giudice di merito, perché la disgiuntiva "o" 
	dell'art. 6, lett. d), d.lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione"
	non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima, 
	ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei 
	casi in cui sia necessaria l'iscrizione, con la sanzione per la relativa 
	assenza.