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01-12-2017
Cassazione penale, trasporto rifiuti e comunicazione all'Albo Gestori
Ambientali
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52632 del 20 novembre
2017, si è pronunciata in merito alla semplice
comunicazione all'Albo Gestori Ambientali affermando che da
sola non è sufficiente ad evitare la sanzione penale.
La Corte territoriale ha spiegato che, per poter esercitare
legittimamente le operazioni di raccolta e trasporto da parte degli
appartenenti alla categoria prevista, è necessaria l'iscrizione
all'albo, provvedimento rispetto a cui la comunicazione
costituisce solo un presupposto necessario che però non produce
effetti equipollenti.
Ed invero, l'art. 212, d.lgs. 152/06, prevede al comma 8
che "I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di
cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i
rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo in base alla presentazione di
una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo
territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i
successivi trenta giorni". Ciò significa che nel caso specifico è
necessaria l'iscrizione che non può essere surrogata dalla mera
comunicazione.
Nei motivi di ricorso, l'imputato sosteneva la
regolarità della domanda, sia con specifico riferimento al materiale oggetto
di attività di trasporto, sia con riguardo all'autoveicolo tecnicamente
idoneo al trasporto dei rifiuti indicati. Richiamava pertanto l'art.
6, lett. d), dl 172/08 (convertito nella Legge 210/2008) recante
"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di
tutela ambientale", che punisce la condotta di "chiunque
effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione,
iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa
vigente" e che, quindi, non poteva configurarsi il reato.
Diversamente, la Corte ha ritenuto condivisibile sul punto
l'interpretazione del Giudice di merito, perché la disgiuntiva "o"
dell'art. 6, lett. d), d.lgs. 172/08 tra "iscrizione" o "comunicazione"
non autorizza a ritenere che questa possa surrogare la prima,
ma solo che vi siano dei casi in cui è possibile la sola comunicazione e dei
casi in cui sia necessaria l'iscrizione, con la sanzione per la relativa
assenza.