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22-03-2017
Cassazione penale, punto di campionamento del refluo industriale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1296 del 12 gennaio
2017, si è pronunciata sulla regolarità "normativa" del
campionamento, che potrebbe inficiare il risultato finale,
soffermandosi sulla corretta individuazione del punto di campionamento del refluo industriale,
al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari.
"Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell’art. 108,
d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei
parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale, va
individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di
diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -,
e non sullo scarico finale".
"Pertanto le sostanze nocive non devono superare i limiti tabellari al
momento dello scarico “dall’impianto di trattamento” (o dopo l’uscita dello
stabilimento, solo se esiste un solo impianto di trattamento). Invero nelle
ipotesi di più linee produttive con impianti di trattamento, i limiti non
devono essere superati, dopo ognuno di essi; mentre all’uscita dello
stabilimento se presente una sola linea di trattamento. È questa l’unica
interpretazione che evita l’accertamento dopo la confluenza delle acque di
processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini".
"È lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei
limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione -.
Infatti la norma, quinto comma dell’art. 108, citato, non a caso indica i
punti di accertamento sia in quello “subito dopo l’uscita dallo
stabilimento” e sia in quello “dall’impianto di trattamento”; con una
disgiunzione “o”, chiara, o l’uno o l’altro, a seconda della conformazione
dell’impianto produttivo; unico - la prima ipotesi, subito dopo l’uscita
dallo stabilimento - o con più linee produttive - la seconda ipotesi,
dall’impianto di trattamento -".
"Il campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato
di superamento dei parametri tabellari deve essere eseguito, in caso di
confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico
proveniente dal ciclo lavorativo (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e
non sullo scarico finale. Pertanto l’indicazione contenuta
nell’autorizzazione non rileva per i controlli, come quello in oggetto".