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	22-03-2017
	Cassazione penale, punto di campionamento del refluo industriale
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1296 del 12 gennaio 
	2017, si è pronunciata sulla regolarità "normativa" del 
	campionamento, che potrebbe inficiare il risultato finale, 
	soffermandosi sulla corretta individuazione del punto di campionamento del refluo industriale, 
	al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari.
	"Secondo una corretta interpretazione del quinto comma dell’art. 108, 
	d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di accertare il reato di superamento dei 
	parametri tabellari, il punto di campionamento del refluo industriale, va 
	individuato nel punto di confluenza tra acque di processo ed acque di
	diluizione, sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo - industriale -, 
	e non sullo scarico finale".  
	"Pertanto le sostanze nocive non devono superare i limiti tabellari al 
	momento dello scarico “dall’impianto di trattamento” (o dopo l’uscita dello 
	stabilimento, solo se esiste un solo impianto di trattamento). Invero nelle 
	ipotesi di più linee produttive con impianti di trattamento, i limiti non 
	devono essere superati, dopo ognuno di essi; mentre all’uscita dello 
	stabilimento se presente una sola linea di trattamento. È questa l’unica 
	interpretazione che evita l’accertamento dopo la confluenza delle acque di 
	processo produttivo con le acque di diluizione, con risultati non genuini".
	 
	"È lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei 
	limiti tabellari, non lo scarico finale - unito ad acque di diluizione -. 
	Infatti la norma, quinto comma dell’art. 108, citato, non a caso indica i 
	punti di accertamento sia in quello “subito dopo l’uscita dallo 
	stabilimento” e sia in quello “dall’impianto di trattamento”; con una 
	disgiunzione “o”, chiara, o l’uno o l’altro, a seconda della conformazione 
	dell’impianto produttivo; unico - la prima ipotesi, subito dopo l’uscita 
	dallo stabilimento - o con più linee produttive - la seconda ipotesi, 
	dall’impianto di trattamento -".  
	"Il campionamento del refluo industriale, al fine di accertare il reato 
	di superamento dei parametri tabellari deve essere eseguito, in caso di 
	confluenza tra acque di processo ed acque di diluizione, sullo scarico 
	proveniente dal ciclo lavorativo (art. 108, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e 
	non sullo scarico finale. Pertanto l’indicazione contenuta 
	nell’autorizzazione non rileva per i controlli, come quello in oggetto".