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	12-07-2017
	Cassazione penale, metodiche di prelievo e campionamento del refluo
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30135 del 15 giugno 
	2017, si è pronunciata sulle metodiche di prelievo e 
	campionamento del refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II 
	del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
	Le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del 
	refluo, contenute nell'Allegato 5 alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
	152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento 
	medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in 
	quanto è consentito all'organo di controllo procedere con modalità diverse 
	di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da 
	particolari esigenze.
	La Corte di appello affronta l'argomento della minore durata del 
	campionamento evidenziando che dopo soli 40 minuti erano emersi valori di 
	gran lunga superiori alla norma: l'evidente e massiccio superamento 
	dei valori del Rame (253, mg/l a fronte dei 0,4 mg/l ammessi), di 
	per sé sufficiente a integrare il reato contestato, unitamente al fatto che 
	secondo le stesse deduzioni difensive si trattava di conseguenza 
	"necessitata" dal rispetto del "disciplinare" eliminata successivamente al 
	controllo, costituiscono validi argomenti per ritenere la bontà del 
	metodo di campionamento utilizzato.
	Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto responsabile del 
	reato di cui all'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, quale 
	amministratore unico della società, aveva superato i limiti di emissione per 
	lo scarico di acque reflue recapitati in pubblica fognatura 
	con riferimento ai seguenti parametri: rame, solidi sospesi, BOD5, COD, 
	fosforo, grassi ed oli animali.