News / Giurisprudenza / Rifiuti
	02-05-2017
	Cassazione penale, materiali provenienti da demolizione
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 
	16431 del 31 marzo 2017, si è pronunciata sui 
	materiali provenienti da demolizione affermandone la qualifica di
	rifiuto, salvo che l'interessato non fornisca la 
	prova per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole.
	La Corte ha infatti in primo luogo ricordato  che è costante 
	giurisprudenza la non riconducibilità dei residui da demolizione alle 
	categorie delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, 
	quando non siano destinati, fin dalla loro produzione, all'integrale 
	riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità 
	ambientale
	Infatti, è stato precisato che, ai fini della configurabilità del 
	reato previsto dall'art. 256, commi 1-3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i
	materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come 
	rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, 
	salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei 
	presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico 
	più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" 
	o al "sottoprodotto". E ciò perché l'attività di demolizione di un 
	edificio non può ordinariamente essere definita un "processo di produzione" 
	quale quello indicato dall'art. 184-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152 
	del 2006; con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno 
	qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.
	Quanto alla nozione di deposito temporaneo, è stata più 
	volte ribadita la necessità che lo stoccaggio sia effettuato in 
	presenza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di 
	organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste ai 
	sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lettera bb), del d.lgs. n. 
	152 del 2006.