News / Giurisprudenza / Inquinamento ambientale
	23-11-2017
	Cassazione penale, Inquinamento ambientale art. 452-bis c.p.
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52436 del 16 novembre 2017, si 
	è pronunciata sulla fattispecie di inquinamento ambientale 
	e sui presupposti per l'emissione di un provvedimento di
	sequestro preventivo (“Fumus commissi delicti”). 
	In tema di inquinamento ambientale, la Corte ha affermato che, per 
	integrare il “fumus” del reato di cui all’art. 452-bis cod. pen. ai fini 
	dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, occorre 
	accertare la sussistenza di un’alta probabilità di compromissione o 
	di deterioramento significativo dei beni tutelati, in 
	considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi. 
	"Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. 
	pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel 
	caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne 
	costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il 
	valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere 
	necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso 
	della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene 
	alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il 
	bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso 
	di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la 
	compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata 
	nel tempo degli scarichi abusivi".