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23-11-2017
Cassazione penale, Inquinamento ambientale art. 452-bis c.p.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52436 del 16 novembre 2017, si
è pronunciata sulla fattispecie di inquinamento ambientale
e sui presupposti per l'emissione di un provvedimento di
sequestro preventivo (“Fumus commissi delicti”).
In tema di inquinamento ambientale, la Corte ha affermato che, per
integrare il “fumus” del reato di cui all’art. 452-bis cod. pen. ai fini
dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, occorre
accertare la sussistenza di un’alta probabilità di compromissione o
di deterioramento significativo dei beni tutelati, in
considerazione della natura e dalla durata nel tempo degli scarichi abusivi.
"Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod.
pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel
caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne
costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il
valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere
necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso
della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene
alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il
bene medesimo deve soddisfare, e ai fini del sequestro preventivo (nel caso
di depuratori) è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la
compromissione come altamente probabili, desunti dalla natura e dalla durata
nel tempo degli scarichi abusivi".