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	07-02-2017
	Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA 
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1947 del 17 gennaio 
	2017, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza 
	delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambiente 
	(AIA).
	In materia di reati ambientali - a seguito delle modifiche apportate 
	all'art. 29-quattuordecies del dlgs n. 152 del 2006, dal dlgs. n. 46 del 
	2014 - la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata 
	ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e 
	costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni 
	diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Vi 
	è, tuttavia, da osservare che la disposizione che si assume violata, ben 
	potendo in tale senso essere definita norma penale in bianco, contiene un 
	precetto, cioè osservare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione 
	integrata ambientale (Aia), il cui concreto contenuto può essere ricavato 
	esclusivamente attraverso il riferimento a detta Aia. 
	Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la 
	sentenza del Giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato per 
	inosservanza delle prescrizioni generali in materia di emissioni sonore 
	impartite con l'autorizzazione integrata ambientale.
	Per ciò che attiene al livello di immissioni sonore, l'AIA 
	rinviava al PCCA adottato dal Comune, il quale, a sua volta (quanto 
	alla sua disciplina attuativa e pertanto anche ai fini della specificazione 
	dei metodi da seguire per la verifica della intensità delle immissione e, 
	pertanto, della loro liceità penale siccome giustificate laddove rientranti 
	nei limiti di cui alla Aia) richiamava il Regolamento comunale delle 
	attività rumorose. 
	Diversamente, il Tribunale aveva riscontrato il superamento dei valori 
	limite, e quindi affermato la responsabilità penale, adottando un 
	criterio diverso da quello previsto dal citato Regolamento 
	comunale.