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07-02-2017
Cassazione penale, inosservanza prescrizioni AIA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1947 del 17 gennaio
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di inosservanza
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambiente
(AIA).
In materia di reati ambientali - a seguito delle modifiche apportate
all'art. 29-quattuordecies del dlgs n. 152 del 2006, dal dlgs. n. 46 del
2014 - la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e
costituisce illecito amministrativo, solo quando attiene a violazioni
diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione. Vi
è, tuttavia, da osservare che la disposizione che si assume violata, ben
potendo in tale senso essere definita norma penale in bianco, contiene un
precetto, cioè osservare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione
integrata ambientale (Aia), il cui concreto contenuto può essere ricavato
esclusivamente attraverso il riferimento a detta Aia.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza del Giudice di primo grado che aveva condannato l'imputato per
inosservanza delle prescrizioni generali in materia di emissioni sonore
impartite con l'autorizzazione integrata ambientale.
Per ciò che attiene al livello di immissioni sonore, l'AIA
rinviava al PCCA adottato dal Comune, il quale, a sua volta (quanto
alla sua disciplina attuativa e pertanto anche ai fini della specificazione
dei metodi da seguire per la verifica della intensità delle immissione e,
pertanto, della loro liceità penale siccome giustificate laddove rientranti
nei limiti di cui alla Aia) richiamava il Regolamento comunale delle
attività rumorose.
Diversamente, il Tribunale aveva riscontrato il superamento dei valori
limite, e quindi affermato la responsabilità penale, adottando un
criterio diverso da quello previsto dal citato Regolamento
comunale.