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	09-02-2017
	Cassazione penale, impianto autorizzato alle emissioni in atmosfera e 
	molestie olfattive
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2240 del 18 gennaio 
	2017, si è pronunciata sulla fattispecie di produzione di "molestie 
	olfattive" di un impianto munito di autorizzazione 
	alle emissioni in atmosfera.
	Anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le 
	emissioni in atmosfera, in caso di produzione di "molestie olfattive" il 
	reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, 
	non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e 
	valori limite in materia di odori. Ne consegue che non può riconoscersi 
	automatica valenza scriminante alla produzione di emissioni odorigene pur 
	realizzata nell'ambito dell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa, 
	ancorché regolarmente autorizzato. Né può condividersi l'assunto difensivo 
	secondo cui l'unicità e la coerenza dell'ordinamento non potrebbero 
	consentire che da un lato sia permesso e, dall'altro, sia punito uno stesso 
	identico comportamento, atteso che l'attività autorizzata potrebbe essere in 
	ogni caso realizzata con modalità tali da garantire, grazie all'adozione di 
	puntuali accorgimenti tecnici, il mancato prodursi di emissioni moleste o 
	fastidiose.