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	13-02-2017
	Cassazione penale, gestione rifiuti e buona fede
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2996 del 20 gennaio 
	2017, si è pronunciata sulla fattispecie di gestione illecita 
	rifiuti non pericolosi e buona fede. 
	Onde evitare che ciascun consociato si faccia misura dell'ambito di 
	applicabilità della legge penale, è necessario che il dubbio sul precetto si 
	trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da 
	escludere ogni benché minimo margine di dubbio. E' altresì necessario che 
	tale certezza sia instillata esclusivamente dall'esterno e non costituisca, 
	invece, il frutto, ragionato o meno, di un personale convincimento. In 
	presenza anche solo di un minimo dubbio, l'azione resta il frutto di 
	un'opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della 
	natura antidoverosa dell'azione stessa.
	Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l'imputato per 
	avere effettuato la raccolta di rifiuti non pericolosi 
	costituiti da rottami ferrosi, per un quantitativo di 180 quintali, in
	mancanza della prescritta autorizzazione escludendo la 
	sussistenza della buona fede che l'imputato aveva sostenuto in virtù di una 
	circolare della Provincia e due sentenze di merito.
	Nel caso in esame, non può mettersi in dubbio che, anche senza una 
	particolare avvedutezza, per poter commercializzare 430 kg. di rifiuti 
	metallici occorresse quantomeno informarsi presso l'autorità se ciò poteva 
	esser fatto del tutto liberamente o se occorresse invece una qualche forma 
	di autorizzazione, nella specie l'iscrizione all'Albo Gestori, come previsto 
	dalla normativa di settore, non essendosi peraltro trattato (...) della 
	modesta gestione di un rifiuto costituito "una lattina vuota raccolta da 
	terra" o di un episodio isolato di chi si disfi "di un armadio blindato" 
	rivendendolo al centro di recupero", ma di una condotta che, riferito ad un 
	singolo conferimento, aveva riguardato quantitativi eccedenti ben quattro 
	volte quello massimo annuale normalmente consentito dall'art. 193, comma 
	quinto, d.lgs. n. 152 del 2006 (...) Occasionalità della condotta, dunque, 
	nella specie, inesistente». 
	0rbene, ritenere di poter lecitamente effettuare senza autorizzazione più 
	trasporti di rifiuti, in misura pari a 180 quintali con continuità ed in 
	perfetta buona fede, sol perché così aveva sostenuto una circolare della 
	Provincia e due sentenze di merito, non soddisfa il requisito dell'errore 
	scusabile; il rimprovero, di natura alternativamente colposa, è anche (e 
	soprattutto) quello di non aver approfondito il piano dell'indagine 
	accontentandosi (ed in qualche modo profittando) di una circolare e di un 
	paio di pronunce giurisdizionali per sottrarsi all'obbligo quantomeno di 
	informarsi e/o di provare a chiedere il rilascio dell'autorizzazione o 
	comunque l'iscrizione all'Albo.