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13-02-2017
Cassazione penale, gestione rifiuti e buona fede
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2996 del 20 gennaio
2017, si è pronunciata sulla fattispecie di gestione illecita
rifiuti non pericolosi e buona fede.
Onde evitare che ciascun consociato si faccia misura dell'ambito di
applicabilità della legge penale, è necessario che il dubbio sul precetto si
trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da
escludere ogni benché minimo margine di dubbio. E' altresì necessario che
tale certezza sia instillata esclusivamente dall'esterno e non costituisca,
invece, il frutto, ragionato o meno, di un personale convincimento. In
presenza anche solo di un minimo dubbio, l'azione resta il frutto di
un'opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della
natura antidoverosa dell'azione stessa.
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l'imputato per
avere effettuato la raccolta di rifiuti non pericolosi
costituiti da rottami ferrosi, per un quantitativo di 180 quintali, in
mancanza della prescritta autorizzazione escludendo la
sussistenza della buona fede che l'imputato aveva sostenuto in virtù di una
circolare della Provincia e due sentenze di merito.
Nel caso in esame, non può mettersi in dubbio che, anche senza una
particolare avvedutezza, per poter commercializzare 430 kg. di rifiuti
metallici occorresse quantomeno informarsi presso l'autorità se ciò poteva
esser fatto del tutto liberamente o se occorresse invece una qualche forma
di autorizzazione, nella specie l'iscrizione all'Albo Gestori, come previsto
dalla normativa di settore, non essendosi peraltro trattato (...) della
modesta gestione di un rifiuto costituito "una lattina vuota raccolta da
terra" o di un episodio isolato di chi si disfi "di un armadio blindato"
rivendendolo al centro di recupero", ma di una condotta che, riferito ad un
singolo conferimento, aveva riguardato quantitativi eccedenti ben quattro
volte quello massimo annuale normalmente consentito dall'art. 193, comma
quinto, d.lgs. n. 152 del 2006 (...) Occasionalità della condotta, dunque,
nella specie, inesistente».
0rbene, ritenere di poter lecitamente effettuare senza autorizzazione più
trasporti di rifiuti, in misura pari a 180 quintali con continuità ed in
perfetta buona fede, sol perché così aveva sostenuto una circolare della
Provincia e due sentenze di merito, non soddisfa il requisito dell'errore
scusabile; il rimprovero, di natura alternativamente colposa, è anche (e
soprattutto) quello di non aver approfondito il piano dell'indagine
accontentandosi (ed in qualche modo profittando) di una circolare e di un
paio di pronunce giurisdizionali per sottrarsi all'obbligo quantomeno di
informarsi e/o di provare a chiedere il rilascio dell'autorizzazione o
comunque l'iscrizione all'Albo.