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	11-05-2017
	Cassazione penale, gestione discarica rifiuti e responsabilità del 
	Sindaco
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17903 del 10 aprile 
	2017, si è pronunciata sulla responsabilità del sindaco in 
	relazione ad una discarica di cui il Comune era stato 
		autorizzato alla gestione.
	E’ il Sindaco, in quanto soggetto esponenziale della Amministrazione 
	comunale, che risponde delle eventuali inosservanze delle prescrizioni 
	contenute nella autorizzazione alla gestione da parte del Comune di lui 
	amministrato di una discarica di rifiuti; la natura contravvenzionale del 
	reato in questione, non richiedendo il dolo quale elemento soggettivo, 
	consente che lo stesso sia integrato anche solo sulla base della colposità 
	del comportamento del Sindaco stesso, ravvisabile già nella mera negligenza 
	da lui manifestata nel non verificare l'avvenuto adempimento delle predette 
	prescrizioni e, se del caso, nel sollecitare i relativi Uffici comunali al 
	puntuale adempimento delle medesime.
	Nel caso di specie, il Tribunale aveva affermato la 
	responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di cui 
	agli artt. 10, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 36 del 2003 e 256, comma 
	4, del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere omesso, nella qualità di Sindaco, 
	di monitorare la discarica di rifiuti non pericolosi, come previsto, invece, 
	dal Piano di Sorveglianza e Controllo, parte integrante del provvedimento 
	regionale con il quale il Comune era stato autorizzato alla gestione della 
	predetta discarica.