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21-06-2017
Cassazione penale, fanghi di depurazione in agricoltura
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27958 del 6 giugno
2017, si è pronunciata sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in
agricoltura.
Secondo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi
ammessi per l'uso agricolo possono essere suddivisi in tre tipologie:
1) civili (sempre ammessi), 2) urbani
(ammessi solo se le caratteristiche sono sostanzialmente non diverse da
quelle dei fanghi civili) e 3) da altri insediamenti
(ammessi solo se assimilabili a quelli civili. Ne consegue che i fanghi di
depurazione per le attività agricole devono provenire dalla
depurazione di acque reflue e perciò, qualora provengano da
impianti industriali, deve comunque trattarsi di reflui assimilabili a
quelli civili, con la conseguenza che il predetto decreto n. 99 del 1992
disciplina unicamente i fanghi (umidi-disidratati, essiccati) provenienti da
processi di depurazione degli scarichi di insediamenti civili, misti o
produttivi assimilabili ai primi, nonché i fanghi trattati, senza alcuna
distinzione tra quelli derivanti da cicli di lavorazione o da processi di
depurazione. Ne deriva che restano esclusi sia i fanghi di
depurazione degli scarichi produttivi "non assimilabili", sia i fanghi
provenienti da impianti diversi da quelli indicati dall'art. 2 del decreto
n. 99 del 1992 , sia i residui da processi di potabilizzazione, sia i fanghi
residuati da cicli di lavorazione non trattati e quelli non destinati
all'agricoltura. Quest'ultima esclusione deriva dalla delimitazione
contenuta nella direttiva (Direttiva CEE 12 giugno 1986, n. 278) che il
decreto legislativo "de quo" ha recepito.
La Corte, quindi, ha condiviso l'approdo cui sono pervenuti i giudici
cautelari quando hanno ritenuto che i fanghi se per le loro caratteristiche
non risultano ammissibili per l'impiego in agricoltura perché, in larga
misura, derivano, come nel caso di specie, da attività produttive
che generano scarti liquidi di natura industriale, il fango di
depurazione non può essere impiegato "tal quale" ma deve essere
sottoposto, rispettate tutte le altre condizioni, a uno specifico
ciclo di trattamento che ne renda compatibile l'impiego con la
destinazione finale, dovendo essere ricondotto alle stesse caratteristiche
di un fango derivante da scarichi civili e quindi depurato di tutte quelle
componenti di contaminazione tipicamente di origine industriale. L'uso
agronomico presuppone infatti che il fango sia ricondotto al rispetto dei
limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovrà essere assimilato (e
quindi anche quelli previsti dalla Tab. 1, colonna A dell'allegato 5, al
titolo V, parte IV, D.Igs. n. 152 del 2006), salvo siano espressamente
previsti, esclusivamente in forza di legge dello Stato, parametri diversi,
siano essi più o meno rigorosi, nelle tabelle allegate alla normativa di
dettaglio (decreto n. 99 del 1992) relativa allo spandimento dei fanghi o in
provvedimenti successivamente emanati.