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	31-01-2017
	Cassazione penale, emissioni di creolina
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 798 del 10 gennaio 2017,
	si è pronunciata sulle emissioni di sostanza di tipo "creolina".
	Tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o 
	molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che, come la 
	creolina, emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle 
	persone. Non risultando stabiliti dei limiti di legge oltre i quali l'uso di 
	tale sostanza (autorizzato, a quanto sembra, sia pure in un secondo tempo 
	dalla stessa amministrazione comunale), non potesse andare, il criterio da 
	impiegare per giudicare della liceità o meno della stessa è quello della 
	"stretta" e non della "normale" tollerabilità.  
	Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l'imputato per 
	il reato continuato di cui all'art. 674 cod. pen. per avere versato 
	in luogo di pubblico transito in due distinte occasioni sostanza di 
	tipo "creolina" che in un'occasione era atta ad offendere e 
	molestare i vicini di casa ed in una seconda cagionava difficoltà 
	respiratorie.