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31-01-2017
Cassazione penale, emissioni di creolina
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 798 del 10 gennaio 2017,
si è pronunciata sulle emissioni di sostanza di tipo "creolina".
Tra le emissioni di gas, vapori o fumo atte ad offendere o imbrattare o
molestare persone rientrano tutte le sostanze volatili che, come la
creolina, emanano odori provocanti disturbo, disagio o fastidio alle
persone. Non risultando stabiliti dei limiti di legge oltre i quali l'uso di
tale sostanza (autorizzato, a quanto sembra, sia pure in un secondo tempo
dalla stessa amministrazione comunale), non potesse andare, il criterio da
impiegare per giudicare della liceità o meno della stessa è quello della
"stretta" e non della "normale" tollerabilità.
Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva condannato l'imputato per
il reato continuato di cui all'art. 674 cod. pen. per avere versato
in luogo di pubblico transito in due distinte occasioni sostanza di
tipo "creolina" che in un'occasione era atta ad offendere e
molestare i vicini di casa ed in una seconda cagionava difficoltà
respiratorie.