News / Giurisprudenza / Rumore
	06-07-2017
	Cassazione penale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30196 del 16 
	giugno 2017, si è occupata in materia di rumore e 
	in particolare sulle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 659 c.p.
	"disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
	Entrambe le fattispecie di cui all’art. 659 cp tutelano la 
	tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo 
	delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre 
	attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di 
	un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in 
	pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità
	Sul punto, in particolare, la Corte pone in luce come l'art. 659, 
	inserito nel codice penale nell'ambito della sezione I del Capo I del Libro 
	III, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità 
	pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: 
	
		- quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di 
		colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di 
		strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non 
		impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle 
		persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici";
		
 
		- nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto 
		di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le 
		disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità". 
 
	
	Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal 
	comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, 
	peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la 
	seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, 
	industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di 
	legge o dalle disposizioni dell'autorità. In ogni caso, entrambe le 
	fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le 
	occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con 
	schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale 
	svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con 
	conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica 
	tranquillità.