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	13-11-2017
	Cassazione penale, deposito temporaneo rifiuti e onere della prova
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48334 del 20 ottobre 
	2017, si è pronunciata sull'onere della prova del deposito 
	temporaneo di rifiuti ribadendo che grava sul produttore 
	stesso.
	L’onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni fissate 
	per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in 
	considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito 
	temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti.
	Nel caso di specie, il Giudice di merito aveva ritenuto 
	il titolare di un’impresa individuale responsabile del reato di cui all’art. 
	256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/06, perché effettuava il deposito 
	di rifiuti pericolosi (CER 17 09 04, rifiuti misti dell’attività di 
	costruzione e demolizione) prodotti nell’ambito della sua attività, in
	luogo diverso da quello di produzione in assenza di titolo 
	abilitativo.