News / Giurisprudenza / Rifiuti
	07-03-2017
	Cassazione penale, cessione onerosa rifiuti
	La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 
	5442 del 6 febbraio 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di
	cessione onerosa di rifiuti affermando che ciò non 
	è sufficiente a far venir meno la qualifica di rifiuto.
	Il fatto che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro fatturato 
	pagamento di denaro non risulta sufficiente per escludere la natura 
	di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi 
	(oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di 
	disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di 
	sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), non vien certo 
	perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità 
	(oppure creato proprio a tal fine), come se il negozio giuridico riguardasse 
	l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un 
	rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal "valore" economico o commerciale 
	di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a 
	seguito di un accordo di natura privatistica.