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News / Giurisprudenza / Rifiuti

07-03-2017

Cassazione penale, cessione onerosa rifiuti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5442 del 6 febbraio 2017, si è pronunciata sulla fattispecie di cessione onerosa di rifiuti affermando che ciò non è sufficiente a far venir meno la qualifica di rifiuto.

Il fatto che un rifiuto sia ceduto ad altra società dietro fatturato pagamento di denaro non risulta sufficiente per escludere la natura di rifiuto, che, una volta acquisita in forza di elementi positivi (oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, quale residuo di produzione) e negativi (assenza dei requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis sopra citato), non vien certo perduta in ragione di un mero accordo con terzi ostensibile all'autorità (oppure creato proprio a tal fine), come se il negozio giuridico riguardasse l'oggetto stesso della produzione e non - come in effetti - proprio un rifiuto. Ciò, peraltro, a prescindere dal "valore" economico o commerciale di questo, specie nell'ottica di chi in tal modo ne entra in possesso a seguito di un accordo di natura privatistica.


 


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